Con riferimento alle precedenti comunicazioni relative al D.Lgs 116/2020 che ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs 152/2006 riformulando la definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”, ricordiamo le modifiche apportate alle modalità di applicazione della TARI ai sensi della circolare ministeriale del 12/04/2021.
Esenzione totale della TARI per le aree adibite a produzione e/o magazzino
È necessario provvedere al controllo delle aree aziendali verificando le superfici aziendali non soggette a TARI quota fissa e variabile, ovvero quelle che:
• sono adibite ad attività produttiva, magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti;
• sono occupate da attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/montacarichi, celle frigorifere, silos e simili;
Le attività industriali dove si producono rifiuti urbani, come identificati nell’allegato L-quater alla parte IV del d.lgs. 152/2006, invece, sono soggette a TARI sia per la quota fissa che per quella variabile e cioè per: uffici amministrativi e tecnici, mense, sale destinate ad usi diversi, servizi igienici, spogliatoi, aree ristoro, mense-refettori, infermerie.
Esenzione totale della quota variabile TARI per rifiuti urbani avviati al recupero privatamente
Per ottenere l’esenzione totale della quota variabile della TARI applicata alle superfici adibite a mense, uffici, ecc., è necessario inviare al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti ed al Consiglio di Bacino territorialmente competente, entro il 31 maggio 2021, la “Richiesta di esenzione totale della TARI per avvio a recupero dei rifiuti urbani”: in questo caso le modalità di conferimento e la relativa esenzione saranno operative dal 1° gennaio 2022.
L’azienda che esercita questa opzione ha l’obbligo di utilizzare i soggetti privati per il recupero di tutti i propri rifiuti per un periodo di 5 anni, trascorsi i quali può ritornare a conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico. Il gestore può sempre consentire la ripresa del servizio anche anticipatamente. A consuntivo, per ogni anno di esenzione, l’azienda dovrà inviare al gestore l’attestazione di avvenuto recupero rilasciata dal soggetto privato cui sono stati affidati i rifiuti.
Nel caso in cui l’azienda scelga di non inviare alcuna comunicazione dovrà conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta e, sulle superfici ove si producono tali rifiuti speciali, la TARI sarà dovuta sia per la quota fissa che quella variabile.
Riduzione della quota variabile della TARI per i rifiuti urbani avviati al riciclo
Viene comunque fatta salva la possibilità, per le aziende, di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani solo per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotti, secondo la L n.147/2013, art. 1, com. 649, non rinunciando così completamente all’utilizzo del servizio pubblico di raccolta; a fronte di tale modalità di gestione l’azienda otterrà una riduzione proporzionale della quota variabile della TARI.
Per le modalità di accesso a tale agevolazione vanno consultati i regolamenti locali.