Nella seduta di mercoledì 19 febbraio, il Senato ha votato la fiducia al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto milleproroghe.
L’art. 11 del D.L. 202/2024 che prevede “Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” è stato così emendato inserendo un comma 2-bis:
2. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.
2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
ATTENZIONE
Si evidenzia che la proroga di 60 giorni del RENTRI è tuttora nelle previsioni della Legge di conversione del Milleproroghe 2025 che non è ancora stata emanata in quanto dovrà essere effettuato il passaggio del testo approvato in Senato alla Camera e successiva pubblicazione in Gazzetta. Questa modifica normativa non è ancora definitiva. Affinché il rinvio di 60 giorni diventi effettivo, sarà necessario attendere:
- L’entrata in vigore della legge di conversione del DL “Mille proroghe”, prevista tra fine febbraio e inizio marzo 2025.
- L’emanazione del decreto ministeriale che definirà ufficialmente i nuovi termini di iscrizione.