Il REGOLAMENTO (UE) 2023/988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2023 (GPSR) è un nuovo strumento nel quadro giuridico dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti, che sostituisce a partire dal 13 dicembre 2024 l’attuale direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE).
Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.
Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.
Il regolamento non si applica a:
a) i medicinali per uso umano o veterinario;
b) gli alimenti;
c) i mangimi;
d) le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
e) i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale;
f) i prodotti fitosanitari;
g) le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
h) gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139;
i) gli oggetti d’antiquariato.
Il regolamento prevede le seguenti definizioni:
- «prodotto»: qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato;
- «prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.
La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
- – le caratteristiche del prodotto, quali design, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
- – l’effetto su altri prodotti;
- – la presentazione del prodotto, l’etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni e informazioni di sicurezza;
- – le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
- – l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini;
- – le caratteristiche di cybersecurity e le eventuali funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
Obblighi dei fabbricanti
Per ciascun prodotto disciplinato dal regolamento, deve esserci un operatore economico responsabile nell’UE (un fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato o fornitore di servizi di logistica dell’UE) incaricato di compiti relativi alla sicurezza del prodotto.
I fabbricanti redigono la documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che contiene le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La documentazione tecnica si basa su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante.
Per informazioni e supporto nell’implementare il Regolamento GSPR contatta i nostri uffici di C.E.D.E.S.A. allo 049.757262 o manda una mail a commerciale@cedesasrl.com, e sarai ricontattato.