Scadenza presentazione 29 febbraio 2020
Come già anticipato nella precedente nostra circolare informativa, per la riduzione del premio INAIL 2020 relativamente ad interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro, sarà necessario compilare il nuovo modello OT23. Il cambio del nome è dovuto alla normativa di riferimento, ovvero l’art.23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il DM 27 febbraio 2019.

Scadenza: 29 febbraio 2020
Entro tale data le aziende potranno presentare la richiesta di riduzione sul premio assicurativo per quanto riguarda gli interventi realizzati nel 2019, collegandosi al sito dell’INAIL ed utilizzando l’apposita modulistica.

In linea di massima, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne nel caso della sezione B (relativa a interventi ispirati alla responsabilità sociale delle imprese) dove la soglia dei 100 punti dev’essere raggiunta selezionando interventi appartenenti alla e stessa sezione B.

Destinatari
Aziende, in regola dal punto di vista contributivo e con gli obblighi di legge previsti in materia di salute e sicurezza sul lavo, che hanno investito nel corso del 2019 in interventi migliorativi di sicurezza sul lavoro compresi nell’elenco di cui al modulo OT23.

Ad ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio: per poter accedere alla riduzione del tasso INAIL è necessario ottenere almeno 100 punti. Alcuni interventi valgono da soli tale punteggio, in altri casi andranno invece previsti più interventi “minori” per poter raggiungere i punti necessari.

Interventi migliorativi
Gli interventi migliorativi previsti dal modello OT23 vengono suddivisi in 5 macro-sezioni, ovvero:

  1. interventi di carattere generale;
  2. interventi di carattere generale, ispirati alla responsabilità sociale;
  3. interventi trasversali;
  4. interventi settoriali generali;
  5. interventi settoriali.

Presentazione della domanda
Le aziende hanno tempo fino al 29 febbraio 2020 per inviare la domanda di riduzione per gli interventi sostenuti nel 2019, insieme alla “Documentazione ritenuta probante”. La domanda può essere presentata a prescindere dagli anni di attività dell’impresa, e il modulo (insieme alla documentazione necessaria) va inviato esclusivamente per via telematica, utilizzando la sezione Servizi Online presente sul sito dell’INAIL.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. Dopo il primo biennio di attività della PAT, invece, la percentuale di riduzione è determinata in base al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

Chiaramente, la riduzione verrà riconosciuta solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro e la verifica che siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

Ulteriori chiarimenti
C.E.D.E.S.A. s.r.l. è a disposizione per chiarimenti in merito al modello OT23, fornendo il supporto necessario per la corretta compilazione del modello OT23.
Contattaci oggi stesso per richiedere la consulenza di un nostro professionista allo 049757262 o via mail a tecnico@cedesasrl.com