Il Senato, in data 11 Dicembre 2024, ha definitivamente approvato, con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, il DdL lavoro collegato alla legge di Bilancio, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera in data 9 ottobre 2024.
Le norme intervengono sul Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in ambito di sorveglianza sanitaria del lavoratore (articolo 41) e relativamente ai locali chiusi sotterranei o semisotterranei:
MODIFICHE IN AMBITO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
- viene previsto che la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, costituisca una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva;
- viene esclusa l’ipotesi che la visita pre-assuntiva possa essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell’ASL, anziché dal medico competente;
- viene previsto che il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva
- viene previsto l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, solo qualora detta visita sia ritenuta necessaria dal medico competente;
- viene differito dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine per la ridefinizione di condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcool;
- viene individuata l’ASL come amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi suddetti del medico competente in luogo del riferimento all’organo di vigilanza.
Tale modifica è finalizzata ad individuare senza incertezze l’ASL come organo destinatario del ricorso avverso i giudizi del medico competente. L’ASL è infatti dotata di personale medico in grado di valutare l’idoneità o l’inidoneità del lavoratore alla mansione, al quale è con ciò garantita una maggiore tutela. La modifica si ritiene sia necessaria in quanto l’estensione delle funzioni di vigilanza all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potrebbe determinare equivoci nell’individuazione dell’organo al quale proporre ricorso;
MODIFICHE IN AMBITO DI LOCALI SOTTERRANEI E SEMI-SOTTERRANEI
Viene modificato l’articolo 65, commi 2 e 3, inserendo le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche. L’articolo 65 comma 3 e 4 vengono così riformulati
comma 2
- è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima
comma 3
- Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo
MODIFICHE ALL’ APPARATO SANZIONATORIO per le tessere di riconoscimento nei cantieri
Viene modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b), abrogando i commi da 3 a 5 all’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, relativi agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, incluse le relative sanzioni amministrative da €100 ad €500 in capo al datore di lavoro per ciascun lavoratore non risultante in regola e da €50 a €300 in capo al lavoratore.
Con riferimento a quest’ultima abrogazione – riferita specificamente ai cantieri edili – si evidenzia che resta comunque in vigore – per la generalità delle attività in regime di appalto o subappalto – di munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del medesimo decreto legislativo). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo).
ULTERIORI MODIFICHE GENERALI AL TESTO UNICO
- modifica l’articolo 12 prevedendo che tra i componenti della Commissione per gli interpelli, almeno quattro siano in possesso di un profilo professionale giuridico, fermo restando il loro numero complessivo;
- entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti;
- viene introdotto il comma 4-bis all’articolo 38, prevedendo che il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifichi periodicamente il mantenimento del requisito formativo per il medico competente;
La Legge del 13 dicembre 2024 n. 203 è entrato in vigore il 12 gennaio 2025.