La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023, G.U. n. 303/2022) ha prorogato fino al 31 marzo 2023 le tutele ai lavoratori fragili previste dal decreto Aiuti-bis e scadute lo scorso 31 dicembre. Si tratta del diritto prioritario di svolgere la prestazione in modalità agile, “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione”.
Il provvedimento si estende a tutti, dipendenti pubblici e privati, sulla base della certificazione medica attestante le patologie e le condizioni già previste dal Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 all’art. 17, comma 2 e individuate nello specifico decreto 4 febbraio 2022.
Pertanto, già dal 1° gennaio 2023 per tutti gli altri lavoratori (compresi i genitori con figli di età fino ai 14 anni) il ricorso al lavoro agile è subordinato alla stipula di un accordo individuale con il datore di lavoro che rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge n. 81/2017.
A fronte della predetta novità normativa, il Ministero del Lavoro ha precisato che fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni obbligatorie di lavoro agile relative ai soggetti fragili, la cui durata comunque non ecceda il 31 marzo p.v., dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, nominato “Smart working semplificato“.
Viceversa, per le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/2023 al 31/03/2023 dovrà essere utilizzata la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile“, applicativo valido anche per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria.
Infine, con riferimento al termine di invio della comunicazione di smart working il Ministero ha chiarito che i datori di lavoro devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno).