A fronte dell’emergenza sanitaria attualmente in vigore, all’interno delle aziende sono adottati i protocolli per la prevenzione del rischio da contagio da COVID-19, nell’ambito di detti protocolli, l’azienda tenendo conto di quanto adottato a livello nazionale tra le parti sociali ed ai disposti normativi, provvede a gestire gli spazi cosidetti “comuni”. Tra questi si possono indubbiamente includere le postazioni per il ristoro breve (pausa caffè) e per la consumazione del pasto.
Premesso che l’obbligo per il datore di lavoro di fornire un refettorio si ha quando più di 30 dipendenti rimangono in sede durante gli intervalli di lavoro, i luoghi eventualmente adibiti a refettori devono essere conformi all’Allegato IV p.to 1.11.2 del D.Lgs. 81/08 per permettere al lavoratore di consumare il pasto proprio o fornito dall’azienda. Con “fornito dall’azienda” si intende il pasto che viene preparato da terzi (azienda esterna di ristorazione) e perviene in ditta all’interno di box termici monoporzione, in tal caso non vi è “somministrazione di alimenti ossia non vi è una persona diversa, dallo stesso consumatore, che maneggia gli alimenti”.
Infine, per quanto rileva, la disciplina in esame prevede il divieto di consumo dei pasti nei locali di lavoro esclusivamente nelle due seguenti ipotesi:
- nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive;
- oppure, qualora l’organo di vigilanza (ossia, l’Asl) ritenga opportuno prescriverlo, in relazione alla natura delle lavorazioni poste in essere dall’azienda.
Pertanto – in mancanza di specifica normativa di settore, al di fuori dei due casi innanzi citati – in linea generale, ove il datore di lavoro acconsenta, non dovrebbe ritenersi preclusa, per i lavoratori, la possibilità di consumare i pasti nei locali di lavoro esterni al refettorio.
La FAQ del Governo fa espresso riferimento ai luoghi della “mensa aziendale” e dei “locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti”. Non sembra pertanto applicabile tale FAQ lì dove non vi sono i presupposti ovvero negli spazi adibiti a refettorio con pasti “non somministrati” e dunque privi di un gestore terzo. Tuttavia, dal punto di vista della salute dei lavoratori, la stessa Confindustria (si veda la “Nota di Aggiornamento” del 18.08.2021) afferma che è opportuno ragionare in ottica di massima tutela e dunque di integrazione delle misure originarie dei protocolli con quelle più efficaci ed aggiornate che prevedono anche il concetto di vaccinazione e green pass.
A questo aggiungasi la sentenza del Tribunale di Modena del 23.7.2021 in cui si ricorda innanzitutto l’art. 2087 del codice civile , che obbliga il datore di lavoro ad adottare “tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ” ponendolo come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali. Viene anche richiamata la direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 che ha specificatamente incluso il COVID-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione.
Pertanto spetta al datore di lavoro, da un lato applicare la normativa – ivi inclusa la FAQ del Governo ed i Protocolli – e dall’altro valutare di mettere in atto ogni ulteriore misura di prevenzione per tutelare la salute dei lavoratori e quindi gestire opportunamente spazi e accessi.