Dal 2025, aumenterà gradualmente la platea di imprese che dovrà rendicontare l’impatto ambientale, sociale ed economico utilizzando criteri uniformi a livello europeo.
La “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD” (Direttiva 2022/2464) è infatti entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e sostituisce la NFRD, Direttiva 2014/95/UE, attuata in Italia dal Decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.
La CSRD amplia la platea delle aziende soggette e prevede diverse tempistiche in funzione dalla tipologia del soggetto obbligatorio:
scadenze | imprese soggette alla direttiva |
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Dal 2025 (anno fiscale 2024) |
Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: • 20 milioni di euro di stato patrimoniale (attivo/passivo) • 40 milioni di euro di ricavi netti (fatturato) |
Dal 2026 (anno fiscale 2025) |
Le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: • 250 dipendenti in media • > 20 milioni di euro di stato patrimoniale • > 40 milioni di euro di ricavi netti |
Dal 2027 (anno fiscale 2026) |
Le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese) che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: • 10 – 250 dipendenti in media • 350 mila – 20 milioni di euro di stato patrimoniale • 700 mila – 40 milioni di ricavi netti |
Dal 2029 (anno fiscale 2028) |
Le società Capogruppo che risiedono in paesi extra UE, che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e abbiano almeno: • un’imprese figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o • una succursale che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente |
Le imprese di grandi dimensioni (ad esclusione di quelle quotate) e le piccole e medie imprese sono esentate dagli obblighi di rendicontazione qualora siano imprese figlie incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell’impresa madre, anche qualora l’impresa madre sia un’impresa di un paese terzo.
La CSRD amplia le informazioni da fornire, tra cui:
- una descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa e della loro resilienza in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- i piani dell’impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’accordo di Parigi e l’obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
- una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità a loro destinati;
- una descrizione degli obiettivi e delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità.
Inoltre viene precisato in modo chiaro che la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa, in una sezione appositamente contrassegnata, nella relazione sulla gestione – redatta dagli amministratori. Le imprese saranno tenute a specificare i principali impatti legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore sulla società e sull’ambiente (prospettiva inside-out) e i rischi e le opportunità dei fattori di sostenibilità che influenzano lo sviluppo e la performance aziendali (prospettiva outside-in).
E’ prevista anche l’integrazione degli aspetti ESG lungo la catena del valore. Nel perimetro di riferimento del bilancio le imprese dovranno includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all’intera catena del valore a monte (upstream) e a valle (downstream), quali risultanti delle attività di due diligence e dell’analisi di materialità.