L’agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato in data 27.06.2024 la Candidate List, ovvero l’elenco delle sostanze considerate estremamente preoccupanti per la salute e l’ambiente (SVHC) nell’ambito del regolamento REACH, introducendo una nuova sostanza:

Denominazione della sostanza
CE
201-279-3
CAS
80-43-3
data
27-giu-2024
Motivo
Tossico per riproduzione (Article 57c)

La nuova sostanza “estremamente preoccupante” SVHC è utilizzata prevalentemente come ritardante di fiamma.
La candidate list comprende adesso 241 voci.  Il perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) potrebbe essere inserita in futuro nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del Reg. REACH).

Ricordiamo gli obblighi per le imprese quando la suddetta sostanza è immessa sul mercato tal quale o contenuta in miscele o in articoli:

  • I fornitori, basati nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, della sostanza, in quanto tale o in miscela, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti.
  • Se un articolo contiene il perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p), i fornitori devono fornire obbligatoriamente almeno il nome della sostanza e le istruzioni di uso sicuro agli utilizzatori professionali (art.33(1) REACH); nel caso di richiesta di informazioni richieste dai consumatori devono fornire le medesime informazioni entro 45 giorni (art.33(2) REACH).
  • Gli importatori e i produttori di articoli devono effettuare una notifica all’ECHA (art.7(2) REACH) se gli articoli che contengono la nuova sostanza SVHC, in concentrazione > 0,1% (p/p) in quantitativi complessivamente superiori a 1 t/anno, entro sei mesi dalla data in cui è stata inclusa nella candidate list (27 giugno 2024).
  • Le imprese devono inoltre notificare all’ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono la suddetta sostanza in una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p); si veda database SCIP istituito ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti.