Il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 attua la direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il provvedimento entra in vigore il 24-06-2020 e introduce le seguenti modifiche al capo II del titolo IX del D.Lgs. 81/2008 relativo alla “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, in particolare:
- Viene sostituito il comma 6 dell’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, prevedendo che il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e laddove vi siano determinate condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo la cessazione dell’esposizione per il periodo di tempo che il medico competente ritiene necessario al fine di tutelare la salute del lavoratore interessato. Il medico fornisce al lavoratore indicazioni riguardo l’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche in seguito alla cessazione dell’attività lavorativa.
- Revisione dell’allegato XLII, contenente l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali, con l’inserimento di “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”. In particolare, il D.Lgs. n. 44/2020 introduce 11 nuove sostanze cancerogene, riportate di seguito:
– Composti di cromo VI;
– Fibre ceramiche refrattarie;
– Polvere di silice cristallina respirabile;
– Ossido di etilene;
– 1,2-Epossipropano;
– Acrilammide;
– 2-Nitropropano;
– o-Toluidina;
– 1,3-Butadiene;
– Idrazina;
– Bromoetilene; - Revisione dell’allegato XLIII, contenente i valori limite di esposizione professionale di alcuni agenti cancerogeni o mutageni, con l’inserimento di nuovi agenti, tra cui la polvere di silice cristallina, e con modifiche ad alcuni valori limite di esposizione per agenti già precedentemente presenti, come la polvere di legno.
Il decreto legislativo comporta l’obbligo di rivisitazione della valutazione del rischio per esposizione ad agenti cancerogeni a seguito delle modifiche introdotte.