Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Questo Accordo rappresenta un passo significativo verso l’armonizzazione e l’aggiornamento della formazione obbligatoria per le figure chiave del sistema di prevenzione aziendale, come lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Il Nuovo Accordo Stato Regioni abrogherà gli Accordi precedenti: Accordo Stato Regioni del 2011 (relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro Rspp), Accordo Stato Regioni del 2012 (relativo alla formazione degli addetti incaricati all’uso di attrezzature pericolose), l’Accordo interpretativo del 25/07/2012 e l’Accordo del 2016 (relativo alla formazione degli Rspp e Aspp).
L’Accordo entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
📄 Testo definitivo dell’Accordo
Il testo definitivo dell’Accordo è presente al link, oppure scarica qui il documento.
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del nuovo accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso accordo.
📌 Principali Novità
Il nuovo Accordo ridefinisce durata, contenuti minimi e periodicità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le aziende dovranno adeguarsi a nuovi obblighi, con alcune introduzioni rilevanti, come corsi dedicati a specifici ambiti di rischio.
Di seguito alcune novità:
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Formazione dei Datori di Lavoro: Previsto un corso di formazione della durata minima di 16 ore, suddiviso in una parte normativa e una parte dedicata all’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. È inoltre previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per i cantieri. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni.
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Formazione dei Preposti: La formazione, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning. La periodicità di formazione è confermata come biennale.
- Formazione dei Dirigenti: il corso di formazione si riduce dalle 16 alle 12 ore ma viene previsto un modulo aggiuntivo “cantiere” della durata di 6 ore per dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
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Aggiornamenti Periodici: Introdotti corsi di aggiornamento per lavoratori, preposti e dirigenti, con modalità e contenuti specifici per ciascuna categoria.
- Introdotti nuovi corsi di formazione: prevista la formazione per gli addetti agli spazi confinati e sospetti di inquinamento (durata minima di 12 ore di cui 8 di parte pratica, e aggiornamento quinquennale di 4 ore), per gli addetti alla manovra dei carriponte (durata minima di 4 ore teoria e 6/7 pratica variabile in funzione della tipologia di carroponte, aggiornamento quinquennale di 4 ore), gli addetti alla conduzione di macchine raccogli frutta, e caricatori per la movimentazione dei materiali. I corsi dovranno essere frequentati e completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR.
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ulteriori aspetti dell’Accordo:
- Tempistica per la formazione: non è più indicato rispetto in precedenza il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori
- Modalità di formazione: introdotta in modo formale la possibilità della formazione in videoconferenza FAD sincrona per taluni corsi
- Verifica dell’Apprendimento: L’Accordo introduce modalità standardizzate per la verifica finale dell’apprendimento, assicurando che i partecipanti abbiano acquisito le competenze necessarie. In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’accordo indica gli elementi minimi. viene ridotto altresì il numero massimo di partecipanti al corso a livello teorico (da 35 a 30) e a livello pratico (rapporto istruttore 1:6)
- Monitoraggio e Controllo: Sono previste misure per il monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo e per il controllo delle attività formative, al fine di garantire la qualità e l’efficacia della formazione erogata.
📅 Prossimi Passi – vademecum
L’Accordo entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le aziende dovranno adeguare i propri programmi formativi alle nuove disposizioni per garantire la conformità normativa e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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