E’ stato pubblicato nella GU n.65 del 18.03.2024, il Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”, che reca disposizioni volte a promuovere la dignità e l’autonomia, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana.

L’Art. 2 Comma 1 lett. a) del D.Lgs. 29/2024 definisce  «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni.

L’art. 5 “Misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro” indica alcuni aspetti che il datore di lavoro deve tenere conto nel caso in cui impieghi persone anziane, ed in particolare:

  1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
  2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.

 

Spetta al datore di lavoro, che deve adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi e controllo sanitario (D.Lgs. 81/2008), l’obbligo di assicurare la promozione della salute, l’educazione preventiva e il mantenimento di uno stile di vita sano e attivo per gli anziani. Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie per supportare gli anziani nel realizzare le loro attività lavorative, anche in parte, in modalità agile, rispettando i CCNL di settore in vigore.

Tale aspetto era già stato in qualche modo citato dal D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 1, in quanto nell’oggetto di valutazione dei rischi, con riferimento all’età dei lavoratori,  era precisato che i datori di lavoro hanno l’obbligo di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi […] quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

La valutazione dei rischi dovrà analizzare le specificità connesse con le differenti età dei lavoratori, indicando le misure di sicurezza (soprattutto di tipo organizzativo), che il datore di lavoro intende adottare per garantire e migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire l’inclusione di tutti i lavoratori, con l’attivazione di processi e interventi volti a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane.