In GU n.171 del 24.07.2023, è stato pubblicato il Decreto 16 marzo 2023 Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.
I DAE sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 2021, n. 116.
Il Decreto 16 marzo 2023 definisce:
- i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (allegato A)
- l’apposita segnaletica per l’indicazione dei defibrillatori (allegato B)
Si ricorda che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico di Salute e Sicurezza, TUS) riconduce l’obbligo di gestione e assicurazione del corretto funzionamento dei DAE al datore di lavoro, ma si deve individuare un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116.
Cosa fa il responsabile dei defibrillatori automatici?
Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale come previsto dal Decreto 16 marzo 2023 deve assicurare:
- la presenza di apposita segnaletica;
- la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. E’ auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici, il risultato degli autotest, la scadenza delle batterie e degli elettrodi. Ove non provvisti di un sistema di connettività integrata e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi di connessione di terze parti conformi, in termini di sicurezza elettrica e compatibilita’ elettromagnetica, con altri dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.
Dove posizionare la segnaletica
Nell’allegato B del Decreto si chiede al responsabile di garantire:
- la presenza di segnaletica posizionata all’ingresso dell’edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE;
- la presenza di segnaletica nelle immediate vicinanze del dispositivo, il quale deve essere posizionato in luoghi visibili ed accessibili a tutti gli utenti della struttura, preferibilmente in apposita teca o su staffa di supporto, con il divieto di posizionarlo in luoghi dove non sia visibile (ripostigli, stanze non aperte al pubblico) e di applicare chiusure di sicurezza.