Convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sulle “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che aveva introdotto l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.
La conversione apporta alcune modifiche al decreto legge originale, tra le quali si sottolinea:
Scadenza durante il turno di lavoro
Viene aggiunto l’articolo 9-novies “Scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa”.
“Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.”
Il turno di lavoro iniziato con un Green Pass valido potrà concludersi regolarmente anche se la certificazione verde scade durante lo svolgimento del servizio, pertanto la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro sarà consentita per il tempo necessario a portare a termine il turno.
Consegna del green pass al Datore di Lavoro
Viene aggiunto al capoverso Art. 9-septies, comma 5:
“Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.”
Non sarà quindi più necessario, per chi vuole, sottoporsi al controllo quotidiano del Green pass. Basterà infatti consegnarlo al datore di lavoro.